AREA DI PRATICA · DIRITTO SOCIETARIO

Diritto societario.

Costituzione, governance, riassetti, M&A e gestione delle situazioni che precedono la crisi.

Il diritto societario regola la costituzione, la vita e l'estinzione delle società commerciali e i rapporti tra soci, organi gestori e terzi. Lo Studio interviene su operazioni straordinarie — acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, joint venture — e sulla contrattualistica commerciale e internazionale, con presidio costante della governance e degli adeguati assetti organizzativi imposti dall'art. 2086 c.c. e dal CCII. La prospettiva è integrata: l'impostazione giuridica delle operazioni e la struttura della governance condizionano la capacità dell'impresa di prevenire la crisi e di gestirla quando si manifesta. Le aree di crisi d'impresa e sovraindebitamento civile dialogano costantemente con il presidio societario.

Aree di Intervento

Nel diritto societario, la qualità dell’impostazione giuridica determina ciò che è realisticamente ottenibile.

L'impostazione giuridica determina la tenuta dell'esito.

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Domande frequenti

Domande frequenti

Quando serve una consulenza societaria?

Nelle fasi in cui l'impostazione giuridica determina cosa sarà ancora realizzabile: costituzione e strutturazione, operazioni straordinarie, contrattualistica strategica, governance. L'intervento preventivo evita che lacune di impostazione emergano in fase esecutiva o nella crisi.

Quando serve una due diligence legale?

Prima di acquisizioni, fusioni, conferimenti, finanziamenti rilevanti, ingressi nel capitale o riorganizzazioni complesse. La due diligence ricostruisce la posizione legale del target e fornisce la base informativa per la negoziazione di garanzie e indennizzi.

Cosa sono gli adeguati assetti organizzativi?

Sistema di controllo interno richiesto dall'art. 2086 c.c.: organizzazione, amministrazione e contabilità idonei alla natura e alle dimensioni dell'impresa, finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e dell'insolvenza. Sono obbligo di legge per le imprese in forma societaria o collettiva.

Quali sono le responsabilità degli amministratori in caso di crisi?

Gli amministratori che non attivano gli adeguati assetti o non avviano gli strumenti del CCII al manifestarsi della crisi rispondono per i danni cagionati alla società, ai soci e ai creditori. La responsabilità è civile e, in casi specifici, penale.