La governance non è un adempimento. È il sistema di regole che disciplina il funzionamento degli organi sociali e i rapporti tra soci, amministratori, sindaci e terzi. La sua qualità condiziona la capacità dell’impresa di affrontare ordinariamente le decisioni rilevanti, ma soprattutto la sua tenuta in fase patologica: nel diritto societario è il punto in cui prevenzione e contenzioso si toccano.
L’assemblea esercita le competenze inderogabili e le competenze statutariamente attribuite; l’organo amministrativo — monocratico, collegiale o nei sistemi alternativi — cura la gestione dell’impresa; l’organo di controllo — collegio sindacale, sindaco unico, revisore — vigila sulla legalità e sull’adeguatezza degli assetti. La distribuzione delle competenze tra organi, la disciplina dei quorum, dei conflitti di interesse e delle deleghe sono il primo livello della governance.
I regolamenti interni — di consiglio, di comitato, di assemblea — integrano lo statuto e codificano le prassi operative: convocazioni, ordini del giorno, verbali, flussi informativi. Una governance ben presidiata sostituisce la decisione individuale con il processo decisionale: meno discrezionalità, meno spazio per contestazioni successive.
La qualità della governance si misura nei momenti critici, non in quelli ordinari: lo standard è la condotta sostenibile in giudizio, non la condotta efficiente in tempi favorevoli.
Gli amministratori rispondono verso la società (art. 2393 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci e i terzi (art. 2395 c.c.) per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di gestione. Nella crisi, opera la specifica responsabilità ex art. 2486 c.c. — gestione conservativa — e l’obbligo di attivazione ex art. 2086 c.c. I sindaci rispondono in solido per i fatti o le omissioni degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato (art. 2407 c.c.).
Le impugnazioni di delibere (artt. 2377 e 2379 c.c.), le denunce al collegio sindacale e al Tribunale (artt. 2408 e 2409 c.c.) sono strumenti tipici del contenzioso societario. Lo Studio assiste gli amministratori in posizione difensiva, le società e i creditori nelle azioni di responsabilità, i soci di minoranza nella tutela dei propri interessi e i soci di maggioranza nella gestione dei conflitti.
Una buona governance non elimina i conflitti, ma li canalizza: e quando arriva il momento del giudizio, è il documento e il processo decisionale che parlano per gli amministratori.
Un confronto riservato per valutare la posizione concreta e gli strumenti ancora disponibili.
Avvia un confronto riservatoL’insieme delle regole e dei presidi che disciplinano il funzionamento degli organi sociali — assemblea, organo amministrativo, organo di controllo — e i rapporti tra soci, amministratori, sindaci e terzi. Comprende sia gli aspetti statutari, sia i regolamenti interni, sia le procedure operative.
Gli amministratori rispondono verso la società (art. 2393 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.) per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di gestione. Nella crisi, opera la specifica responsabilità ex art. 2486 c.c. e l’obbligo di attivazione ex art. 2086 c.c.
I conflitti tra soci si prevengono con statuto e patti parasociali ben calibrati. Quando si manifestano, lo Studio interviene in via stragiudiziale (mediazione, arbitrato) o giudiziale (impugnazione di delibere, azioni di responsabilità, denunce al collegio sindacale ex art. 2408 c.c.), valutando di volta in volta lo strumento più efficace.