Nella composizione negoziata le misure protettive e cautelari sospendono le azioni dei creditori e regolano i rapporti in corso per il tempo necessario alle trattative. Non operano in modo automatico: vanno richieste, motivate e confermate dal Tribunale.
Su richiesta dell’imprenditore, contestuale all’istanza di composizione negoziata o successiva, il Tribunale conferma misure protettive che inibiscono l’iniziativa e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, impediscono ai creditori l’acquisto di titoli di prelazione non concordati e sospendono, nei limiti previsti, le prescrizioni e le decadenze.
La pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese produce l’efficacia iniziale delle misure; la conferma del Tribunale, su ricorso da depositare nei termini, presuppone la sussistenza dei presupposti della composizione negoziata, la coerenza della durata richiesta e la funzionalità delle misure alle trattative. La durata iniziale non eccede di norma quattro mesi, prorogabile fino al limite legale.
L’ottenimento delle misure protettive non è un atto di rito: la motivazione del ricorso e la presentazione del piano di trattativa determinano l’esito del giudizio camerale.
Accanto alle protettive tipiche, l’art. 19 CCII consente al Tribunale di adottare misure cautelari atipiche, modulate sulle esigenze concrete: autorizzazione a contrarre nuova finanza prededucibile, modifica o sospensione di contratti pendenti, disciplina di rapporti continuativi essenziali alla prosecuzione dell’attività, ordini specifici a singoli creditori.
A differenza delle protettive, le cautelari richiedono allegazione e prova del fumus boni iuris e del periculum in mora rispetto alla singola misura richiesta. La loro adozione è subordinata alla coerenza con le trattative già in corso e all’esistenza di un perimetro di risanamento ragionevolmente perseguibile.
La scelta tra protettive e cautelari — o la loro combinazione — è parte della strategia: ogni misura sottrae al creditore una leva, ma alza la soglia di prova che l’impresa deve sostenere davanti al giudice.
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Avvia un confronto riservatoSono misure tipiche, richieste dall’imprenditore al Tribunale all’atto dell’istanza di composizione negoziata o successivamente, che inibiscono l’iniziativa o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sui beni e sui diritti dell’impresa, e impediscono ai creditori l’acquisto di titoli di prelazione non concordati.
No. La sospensione iniziale opera dalla pubblicazione dell’istanza, ma l’efficacia delle misure è subordinata alla conferma del Tribunale, che valuta sussistenza dei presupposti, congruità della durata e funzionalità alle trattative. La durata iniziale non eccede di norma quattro mesi, prorogabili.
Le misure protettive (art. 18) hanno contenuto tipico e operano ex lege con la pubblicazione dell’istanza. Le misure cautelari (art. 19) sono atipiche e vanno richieste e motivate caso per caso: il Tribunale può adottare i provvedimenti necessari a condurre le trattative al buon esito, anche modificando contratti in essere o autorizzando specifici atti.