Composizione negoziata · Art. 17 CCII

L’istanza alla Camera di Commercio: il punto di accesso alla composizione negoziata.

L’accesso alla composizione negoziata avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere. L’istanza non è un mero adempimento: la documentazione allegata e il test pratico orientano l’intera procedura.

La piattaforma e l’istanza

Telematica
e ricognitiva.

L’istanza ex art. 17 CCII si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito della Camera di Commercio competente per territorio. È sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e accompagnata dalla documentazione contabile, finanziaria, dall’elenco dei creditori, dal progetto di piano di risanamento e dal test pratico di risanabilità.

La presentazione dell’istanza non sospende di per sé le azioni dei creditori: per la sospensione è necessario chiedere e ottenere le misure protettive. La piattaforma, ricevuta l’istanza, attiva la commissione presso la Camera di Commercio per la nomina dell’esperto entro i termini di legge.

Un’istanza lacunosa o un test pratico mal redatto possono compromettere fin dalla nomina la qualità delle trattative e l’affidamento dei creditori: la documentazione è parte sostanziale dello strumento, non un adempimento formale.

Il test pratico di risanabilità

La verifica preliminare
di sostenibilità.

Il test pratico è una verifica preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, compilata su base quantitativa secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 28 settembre 2021. Confronta le risorse generabili dall’impresa con il debito ristrutturabile, restituendo un’indicazione di massima sull’ipotesi di percorso negoziale.

Non si tratta di un giudizio definitivo: l’esito orienta la decisione di accedere allo strumento, supporta l’esperto nella prima valutazione e fornisce ai creditori un primo quadro della posizione. Una compilazione frettolosa può produrre indicazioni fuorvianti e va evitata.

Lo Studio supporta l’imprenditore nella verifica dei presupposti, nella compilazione del test pratico e nella predisposizione dell’istanza, fino alla nomina dell’esperto.

Per il quadro complessivo dello strumento e delle sue fasi: composizione negoziata della crisi.

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Domande frequenti

Domande frequenti

Come si presenta l’istanza?

Esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere, accessibile dal sito della Camera di Commercio competente per territorio. L’istanza è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e accompagnata dalla documentazione contabile, finanziaria e dal test pratico di risanabilità.

Quale documentazione serve?

I bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con relative posizioni, un progetto di piano di risanamento, il test pratico di risanabilità e l’autodichiarazione sulla completezza e veridicità dei dati.

Cosa è il test pratico?

Una verifica preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, compilata su base quantitativa secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 28 settembre 2021. Non è un giudizio definitivo: orienta la decisione di accedere allo strumento e supporta l’esperto nella prima valutazione.