Gli esiti positivi — art. 23 CCII

Una pluralità
di soluzioni tipizzate.

All’esito di trattative riuscite l’art. 23 CCII consente: un contratto con uno o più creditori, anche atipico, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; una convenzione di moratoria che coinvolge più creditori; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, da pubblicare nel registro delle imprese, che produce effetti analoghi al piano attestato di risanamento.

In alternativa, l’imprenditore può accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo, al PRO — valorizzando il lavoro istruttorio già svolto con l’esperto, che spesso accelera l’iter dei successivi giudizi di omologazione.

La scelta dell’esito non è un atto formale: ognuno degli sbocchi tipizzati ha presupposti, effetti e tempistiche diversi; la decisione è parte integrante della strategia.

Quando le trattative non riescono — art. 25-sexies CCII

Il concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio.

Quando le trattative si chiudono senza accordo idoneo e l’esperto attesta che sono state condotte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII.

Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori: si chiude con l’omologazione del Tribunale, all’esito di una valutazione di regolarità e di convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta deve essere accompagnata dal piano di liquidazione e dalla relazione dell’esperto.

Lo strumento è riservato ai casi in cui il percorso negoziale, sebbene non riuscito, ha consolidato un perimetro liquidatorio che consente una distribuzione ai creditori migliore di quella attesa dalla liquidazione giudiziale. Non è una scorciatoia: la verifica del Tribunale è rigorosa, e la condotta tenuta in fase di trattative è oggetto di scrutinio.

Lo Studio assiste l’imprenditore nella scelta dell’esito, nella redazione degli atti e nelle interlocuzioni con i creditori e con il Tribunale.

Per il quadro complessivo dello strumento e delle sue fasi: composizione negoziata della crisi.

Un percorso riservato per scegliere l’esito più coerente con la posizione.

Un confronto riservato per valutare la posizione concreta e gli strumenti ancora disponibili.

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Domande frequenti

Domande frequenti

Quali sono gli esiti positivi della composizione negoziata?

L’art. 23 CCII tipizza più esiti: contratto con uno o più creditori idoneo a regolare la crisi, convenzione di moratoria, accordo con i creditori pubblicato nel registro delle imprese con effetti analoghi al piano attestato, accesso agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo.

Cosa accade se le trattative non riescono?

Se le trattative non raggiungono un accordo idoneo, l’imprenditore può scegliere l’accesso a un altro strumento del CCII, anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies, riservato a chi ha condotto le trattative con correttezza e buona fede senza pervenire a un esito.

Cosa è il concordato semplificato?

È una procedura concorsuale liquidatoria, riservata ai casi in cui la composizione negoziata si chiude senza accordo: non prevede il voto dei creditori e si conclude con l’omologazione del Tribunale, all’esito di una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.