La composizione negoziata non è uno strumento a esito unico. L’art. 23 CCII tipizza più soluzioni positive; quando la trattativa non si chiude con un accordo, restano accessibili gli altri strumenti del CCII, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
All’esito di trattative riuscite l’art. 23 CCII consente: un contratto con uno o più creditori, anche atipico, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; una convenzione di moratoria che coinvolge più creditori; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, da pubblicare nel registro delle imprese, che produce effetti analoghi al piano attestato di risanamento.
In alternativa, l’imprenditore può accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo, al PRO — valorizzando il lavoro istruttorio già svolto con l’esperto, che spesso accelera l’iter dei successivi giudizi di omologazione.
La scelta dell’esito non è un atto formale: ognuno degli sbocchi tipizzati ha presupposti, effetti e tempistiche diversi; la decisione è parte integrante della strategia.
Quando le trattative si chiudono senza accordo idoneo e l’esperto attesta che sono state condotte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII.
Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori: si chiude con l’omologazione del Tribunale, all’esito di una valutazione di regolarità e di convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta deve essere accompagnata dal piano di liquidazione e dalla relazione dell’esperto.
Lo strumento è riservato ai casi in cui il percorso negoziale, sebbene non riuscito, ha consolidato un perimetro liquidatorio che consente una distribuzione ai creditori migliore di quella attesa dalla liquidazione giudiziale. Non è una scorciatoia: la verifica del Tribunale è rigorosa, e la condotta tenuta in fase di trattative è oggetto di scrutinio.
Lo Studio assiste l’imprenditore nella scelta dell’esito, nella redazione degli atti e nelle interlocuzioni con i creditori e con il Tribunale.
Un confronto riservato per valutare la posizione concreta e gli strumenti ancora disponibili.
Avvia un confronto riservatoL’art. 23 CCII tipizza più esiti: contratto con uno o più creditori idoneo a regolare la crisi, convenzione di moratoria, accordo con i creditori pubblicato nel registro delle imprese con effetti analoghi al piano attestato, accesso agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo.
Se le trattative non raggiungono un accordo idoneo, l’imprenditore può scegliere l’accesso a un altro strumento del CCII, anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies, riservato a chi ha condotto le trattative con correttezza e buona fede senza pervenire a un esito.
È una procedura concorsuale liquidatoria, riservata ai casi in cui la composizione negoziata si chiude senza accordo: non prevede il voto dei creditori e si conclude con l’omologazione del Tribunale, all’esito di una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.