Il piano attestato di risanamento è lo strumento di ristrutturazione previsto dall’art. 56 CCII che consente all’impresa di superare la crisi per via stragiudiziale, senza l’intervento del Tribunale. La sua forza risiede nell’attestazione del professionista indipendente e nell’esenzione da revocatoria che ne consegue.
Il piano attestato è un atto privato, redatto dall’imprenditore d’intesa con i creditori interessati, che individua le iniziative idonee al risanamento dell’esposizione e al riequilibrio della situazione finanziaria. A differenza degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, non richiede omologazione del Tribunale né il consenso di una maggioranza qualificata dei creditori.
Il piano deve essere idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione e ad assicurare l’equilibrio finanziario dell’impresa. La sua effettiva fattibilità è attestata da un professionista indipendente che valuta la veridicità dei dati aziendali e la coerenza interna del piano.
Lo strumento è ideale quando la posizione è ancora gestibile e la riservatezza riveste un valore strategico: l’assenza di pubblicità processuale evita la propagazione del segnale di crisi al mercato.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato — quando il piano risulti pubblicato nel registro delle imprese e idoneo — non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare ex art. 166, comma 3, lett. d, CCII. La tutela copre le operazioni che, in altre condizioni, sarebbero esposte al rischio di inefficacia in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale.
L’esenzione opera salvi i casi di dolo o di mala fede del terzo: la genuinità del piano e la veridicità dei dati attestati restano i presupposti sostanziali della tutela. Una documentazione lacunosa o un’attestazione superficiale espongono al rischio di inefficacia in sede concorsuale.
Lo Studio assiste l’imprenditore nella costruzione del piano, nell’interlocuzione con i creditori e nel coordinamento con il professionista attestatore, fino alla pubblicazione nel registro delle imprese.
Un confronto riservato per valutare la posizione concreta e gli strumenti ancora disponibili.
Avvia un confronto riservatoQuando l’impresa intende ristrutturare la posizione fuori dal Tribunale, mantenendo riservatezza, e dispone di un’esposizione gestibile con accordi bilaterali con i creditori principali. Richiede prospettive ragionevoli di risanamento.
Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione è il presupposto dell’esenzione da revocatoria e delle altre tutele previste dal CCII per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie eseguiti in esecuzione di un piano attestato pubblicato e idoneo non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare (art. 166, comma 3, lett. d, CCII), salvi i casi di dolo o di mala fede del terzo.