Il dovere di attivazione

Art. 2086 c.c.
e adeguati assetti.

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità.

La regola si salda con la disciplina degli adeguati assetti: l’omessa istituzione, la sottodimensione o la mancata reazione agli indicatori di crisi configurano una violazione che incide direttamente sul giudizio di diligenza degli amministratori.

Il dovere di attivazione è un obbligo di mezzi, non di risultato: ciò che è richiesto è l’adozione tempestiva di iniziative coerenti con la situazione, non la garanzia di un esito positivo. La tempistica resta, tuttavia, l’elemento decisivo della valutazione.

La gestione conservativa

Art. 2486 c.c.
e quantificazione del danno.

Una volta verificatasi una causa di scioglimento, l’art. 2486 c.c. impone agli amministratori la gestione conservativa: la condotta deve essere finalizzata esclusivamente alla preservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. La prosecuzione dell’attività ordinaria configura una violazione idonea a fondare un’azione di responsabilità per i danni che ne derivino.

La quantificazione del danno segue di norma il criterio della differenza dei netti patrimoniali: confronto tra il netto patrimoniale all’epoca della causa di scioglimento e quello rilevato al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, rettificato delle componenti non riconducibili alla gestione successiva. Restano fermi i diversi criteri ove l’attore dimostri un nesso causale specifico.

Lo Studio assiste sia gli amministratori chiamati a rispondere, sia la società e il Curatore nelle azioni promosse, con un’impostazione probatoria calibrata sulla ricostruzione documentale della gestione.

La responsabilità degli amministratori è il perimetro speculare del sistema CCII: una panoramica degli strumenti CCII disponibili consente di verificare come la scelta tempestiva incida sul giudizio di diligenza.

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Domande frequenti

Domande frequenti

Cosa impone l’art. 2086 c.c. agli amministratori?

L’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dal CCII.

Quale danno si configura in caso di ritardo?

L’art. 2486 c.c. impone la gestione conservativa una volta verificatasi una causa di scioglimento. Il danno conseguente alla gestione non conservativa è quantificato di norma con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, salvi i diversi criteri provati dall’attore.

Chi promuove l’azione di responsabilità?

Nella liquidazione giudiziale, l’azione è esercitata dal Curatore previa autorizzazione del Giudice Delegato. Fuori dalla procedura, l’azione spetta alla società, ai soci e, nei limiti previsti, ai creditori sociali per i danni derivanti dalla lesione del patrimonio sociale.